Art. 10.
(Associazioni no profit).

      1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale o locale, per svolgere l'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'Albo nazionale.

 

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      2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4.